Classificazione olio
Riepilogo delle denominazioni e delle definizioni degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva
secondo la normativa europea:
Oli d’oliva vergini:
gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi
meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano
alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento
diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione
e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o
con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi
di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Detti oli sono oggetto della seguente classificazione:
Olio extra vergine di oliva:
olio d’oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido
oleico non può eccedere 0,8g per 100g e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
Olio di oliva vergine:
olio d’oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido
oleico non può eccedere 2,0g per 100g e avente le altre
caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
Olio di oliva lampante:
olio d’oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 2,0g per 100g e/o
avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
Olio di oliva raffinato:
olio d’oliva ottenuto dalla raffinazione di oli d’oliva vergini, la
cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,3g per 100g;
Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini:
olio d’oliva ottenuto da un taglio di olio d’oliva raffinato e
di oli d’oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità
espressa in acido oleico non può eccedere 1,0g per 100g;
Olio di sansa di oliva greggio:
olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa d’oliva,
esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e
qualsiasi miscela di oli di altra natura;
Olio di sansa di oliva raffinato:
olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa d’oliva
greggio, la cui acidità espressa in acido oleico non può
eccedere 0,3g per 100g;
Olio di sansa di oliva:
olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d’oliva raffinato e
di oli d’oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità
espressa in acido oleico non può eccedere 1,0g per 100g.