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Classificazione olio
Riepilogo delle denominazioni e delle definizioni degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva secondo la normativa europea:

Oli d’oliva vergini:

gli oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli sono oggetto della seguente classificazione:

Olio extra vergine di oliva:
olio d’oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,8g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

Olio di oliva vergine:
olio d’oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 2,0g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

Olio di oliva lampante:
olio d’oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 2,0g per 100g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

Olio di oliva raffinato:
olio d’oliva ottenuto dalla raffinazione di oli d’oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,3g per 100g;

Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini:
olio d’oliva ottenuto da un taglio di olio d’oliva raffinato e di oli d’oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,0g per 100g;

Olio di sansa di oliva greggio:
olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa d’oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela di oli di altra natura;

Olio di sansa di oliva raffinato:
olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa d’oliva greggio, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,3g per 100g;

Olio di sansa di oliva:
olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d’oliva raffinato e di oli d’oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,0g per 100g.

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