Classificazione olio di oliva

Classificazione dell'olio di oliva : dall'olio vergine all'olio extra vergine di oliva.Non sempre il risultato della spremitura delle olive è un olio impeccabile dal punto di vista qualitativo: molti sono i fattori che concorrono a determinare il carattere unico e irripetibile di quell’olio spremuto in quel momento. La classificazione degli oli di oliva secondo parametri rigorosi e’ stata promossa dalla Comunità Europea per salvaguardare l’elevato valore merceologico dell’olio di oliva, impedendone le commistioni con oli di minor valore commerciale, come quelli di sansa e di semi, cercando cosi’ di garantire il consumatore dai pericoli di truffe e di sofisticazioni.

A seguito dell’emanazione del Reg. CEE 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva nonchè ai metodi ad essi attinenti, l’olio di oliva viene classificato con riferimento alle sue caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche (panel test).

Con successivo Reg. CEE 356/92 sono state fissate le denominazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, in vigore dal 1 Novembre 2003.

Riepilogo delle denominazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva secondo la normativa europea:

Oli di oliva vergini:
gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli sono oggetto della seguente classificazione:

Olio extra vergine di oliva:
olio d’oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,8g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

Olio di oliva vergine:
olio d’oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 2,0g per 100g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

Olio di oliva lampante:
olio d’oliva vergine la cui acidità libera espressa in acido oleico è superiore a 2,0g per 100g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

Olio di oliva raffinato:
olio d’oliva ottenuto dalla raffinazione di oli d’oliva vergini, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,3g per 100g;

Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini:
olio d’oliva ottenuto da un taglio di olio d’oliva raffinato e di oli d’oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,0g per 100g;

Olio di sansa di oliva greggio:
olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa d’oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela di oli di altra natura;

Olio di sansa di oliva raffinato:
olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa d’oliva greggio, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 0,3g per 100g;

Olio di sansa di oliva:
olio ottenuto da un taglio di olio di sansa d’oliva raffinato e di oli d’oliva vergini diversi dall’olio lampante, la cui acidità espressa in acido oleico non può eccedere 1,0g per 100g.